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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 268 del Codice di procedura civile

Articolo 268 del Codice di procedura civile

L’articolo 268 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Termine per l’intervento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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