Articolo 267 del Codice di procedura civile

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L'articolo 267 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del terzo interveniente". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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