L'articolo 267 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del terzo interveniente".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.
Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.
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