Articolo 266 del Codice di procedura civile

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L'articolo 266 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revisione del conto approvato". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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