L'articolo 266 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revisione del conto approvato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
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