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Articolo 613 del Codice Civile

L’ art. 613 del Codice Civile è rubricato “ Consegna ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 613 del Codice Civile italiano:

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio.

Al ritorno della nave nella Repubblica i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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