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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 215 del Codice di procedura civile

Articolo 215 del Codice di procedura civile

L’articolo 215 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riconoscimento tacito della scrittura privata”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2

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