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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 537 del Codice di procedura civile

Articolo 537 del Codice di procedura civile

L’articolo 537 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Modo dell’incanto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535.
L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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