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Articolo 1251 del Codice Civile

L’ art. 1251 del Codice Civile è rubricato “Garanzie annesse al credito“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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