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Articolo 1249 del Codice Civile

L’ art. 1249 del Codice Civile è rubricato “Compensazione di più debiti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina l’ipotesi della compensazione di più debiti verso la stessa persona stabilendo che in questo caso si osservano le stesse regole indicate nel secondo comma dell’art. 1193, che afferma che “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.“.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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