Articolo 1248 del Codice Civile

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L' art. 1248 del Codice Civile è rubricato “Inopponibilità della compensazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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