Articolo 1247 del Codice Civile

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L' art. 1247 del Codice Civile è rubricato “Compensazione opposta da terzi garanti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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