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Articolo 2409 septies del Codice Civile

L’ art. 2409 septies del Codice Civile è rubricato “Scambio di informazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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