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Articolo 2408 del Codice Civile

L’ art. 2408 del Codice Civile è rubricato “Denunzia al collegio sindacale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Articolo abrogato.

Versione precedente dell’articolo, clicca qui.
Articolo modificato come sopra con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’articolo 2406, convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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