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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 52 del Codice di procedura civile

Articolo 52 del Codice di procedura civile

L’articolo 52 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ricusazione del giudice”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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