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Articolo 344 del Codice Civile

L’ art. 344 del Codice Civile è rubricato “ Funzioni del giudice tutelare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 344 del Codice Civile italiano:

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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