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Articolo 2670 del Codice Civile

L’ art. 2670 del Codice Civile è rubricato “Spese della trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato.

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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