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Articolo 2671 del Codice Civile

L’ art. 2671 del Codice Civile è rubricato “Obbligo dei pubblici ufficiali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l’obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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