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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 693 del Codice di procedura civile

Articolo 693 del Codice di procedura civile

L’articolo 693 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Istanza”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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