Articolo 2326 del Codice Civile
L’ art. 2326 del Codice Civile è rubricato “Denominazione sociale“.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

