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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 484 del Codice di procedura civile

Articolo 484 del Codice di procedura civile

L’articolo 484 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giudice dell’esecuzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’espropriazione è diretta da un giudice.

La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

Comma abrogato.

Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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