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Articolo 1015 del Codice Civile

L’ art. 1015 del Codice Civile è rubricato “Abusi dell’usufruttuario”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire.

Breve spiegazione

L’articolo in esame stabilisce le cause di estinzione dell’usufrutto: quelle previste dall’art. 979 del Codice Civile (cioè La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni)  anche

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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