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Articolo 1014 del Codice Civile

L’ art. 1014 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dell’usufrutto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

Breve spiegazione

L’articolo in esame stabilisce le cause di estinzione dell’usufrutto che sono: quelle previste dall’art. 979 del Codice Civile (che stabilisce che  la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e che quello costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni), per precrizione ventennale, per la rinunione di usufrutto e nuda proprietà oppure per il perimento della cosa. 

Esempio: 

Caio concede in usufrutto un immobile a Tizio, a seguito di un’inondazione la casa viene distrutta, in questo caso l’usufrutto si estingue per perimento della cosa;

Caio concede in usufrutto un immobile a Tizio. Successivamente, Tizio decede. In questo caso, l’usufrutto si estingue per morte dell’usufruttuario.;

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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