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Articolo 104 del Codice Civile

L’articolo 104 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’opposizione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 104 del Codice Civile italiano: 

Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

il primo comma è stato abrogato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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