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Articolo 1078 del Codice Civile

L’ art. 1078 del Codice Civile è rubricato “Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi . Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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