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Articolo 1079 del Codice Civile

L’ art. 1079 del Codice Civile è rubricato “Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative . Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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