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Articolo 1117 bis del Codice Civile

L’ art. 1117 bis del Codice Civile è rubricato “Ambito di applicabilità“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni del presente capo si applica, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici hanno parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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