Articolo 1117 del Codice Civile

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L' art. 1117 del Codice Civile è rubricato “Parti comuni dell'edificio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti ei lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi ei sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l' energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ei relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Breve spiegazione:

L’articolo 1117 del Codice Civile individua le parti comuni dell’edificio in condominio, stabilendo una presunzione di comunione: tali beni si considerano comuni se il titolo non dispone diversamente. 
L’elenco contenuto nella norma è esemplificativo e non tassativo. 
In particolare, sono comuni:  le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni, i vestiboli, gli anditi e i cortili. 
Le aree e i locali destinati a servizi comuni, tra cui rientrano, ad esempio, le aree destinate a parcheggio, la portineria, l’alloggio del portiere, i lavatoi, gli stenditoi e i sottotetti destinati per struttura o funzione all’uso comune. 
Le opere, installazioni e manufatti destinati all’uso comune, come ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, gas, fino al punto di diramazione verso le singole unità immobiliari. 
La norma è fondamentale per distinguere le parti comuni da quelle di proprietà esclusiva, al fine di disciplinarne correttamente l’uso, la manutenzione e la ripartizione delle spese. 
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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