Articolo 1116 del Codice Civile

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L' art. 1116 del Codice Civile è rubricato “Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Breve spiegazione:

L’art. 1116 c.c. stabilisce che la divisione delle cose comuni tra più proprietari si fa applicando le regole della divisione dell’eredità. Le cose comuni sono quelle di proprietà di più persone insieme (cd. comproprietà), classico esempio è una casa di proprietà di Tizio e Caio, ognuno è proprietario di una quota di 1/2 della casa.
Le regole della divisione ereditaria prevedono tre situazioni:
  1. vengono fatte quote proporzionali (al pari di come si fa per gli eredi), quindi ad esempio divido una casa in due quote uguali, quindi 1/2 e 1/2;
  2. oppure si assegna il singolo bene; 
  3. o si liquida in denaro la quota se la divisione materiale non è possibile; 
In caso di disaccordo tra i comproprietari, è possibile ricorrere al giudice per ottenere la divisione.
L'articolo in esame afferma infine che si applicano le norme sulla divisione, purchè non siano in contrasto con le disposizioni sulla comunione, stabilite dagli articoli precedenti.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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