Articolo 1112 del Codice Civile

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L' art. 1112 del Codice Civile è rubricato “Cose non soggette a divisione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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