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Articolo 1122 del Codice Civile

L’ art. 1122 del Codice Civile è rubricato “Opere su parti di proprietà o uso individuale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinati all’uso comune, che siano stato attribuito in proprietà esclusiva o destinato all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è dato preventivamente la notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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