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16 Ottobre 2026
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Articolo 1190 del Codice Civile

L’ art. 1190 del Codice Civile è rubricato “Pagamento al creditore incapace“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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