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Articolo 1192 del Codice Civile

L’ art. 1192 del Codice Civile è rubricato “Pagamento eseguito con cose altrui“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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