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16 Ottobre 2026
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Articolo 1198 del Codice Civile

L’ art. 1198 del Codice Civile è rubricato “Cessione di un credito in luogo dell’adempimento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’art. 1267.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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