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Articolo 1200 del Codice Civile

L’ art. 1200 del Codice Civile è rubricato “Liberazione dalle garanzie“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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