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Articolo 1298 del Codice Civile

L’ art. 1299 del Codice Civile è rubricato “Rapporti interni tra debitori o creditori solidali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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