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Articolo 1316 del Codice Civile

L’ art. 1316 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni indivisibili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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