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Articolo 1317 del Codice Civile

L’ art. 1317 del Codice Civile è rubricato “Disciplina delle obbligazioni indivisibili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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