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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1319 del Codice Civile

Articolo 1319 del Codice Civile

L’ art. 1319 del Codice Civile è rubricato “Diritto di esigere l’intero“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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