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Articolo 1331 del Codice Civile

L’ art. 1331 del Codice Civile è rubricato “Opzione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.

Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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