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Articolo 1332 del Codice Civile

L’ art. 1332 del Codice Civile è rubricato “Adesione di altre parti al contratto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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