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Articolo 136 del Codice Civile

L’articolo 136 del Codice Civile è rubricato “Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 136 del Codice Civile italiano: 

L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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