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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1368 del Codice Civile

Articolo 1368 del Codice Civile

L’ art. 1368 del Codice Civile è rubricato “Pratiche generali interpretative“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
 



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