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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1389 del Codice Civile

Articolo 1389 del Codice Civile

L’ art. 1389 del Codice Civile è rubricato “Capacità del rappresentante e del rappresentato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
 



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