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17 Ottobre 2026
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Articolo 1535 del Codice Civile

L’ art. 1535 del Codice Civile è rubricato “Proroga dei contratti a termine“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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