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Articolo 1617 del Codice Civile

L’ art. 1617 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del locatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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