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16 Ottobre 2026
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Articolo 1638 del Codice Civile

L’ art. 1638 del Codice Civile è rubricato “Espropriazione per pubblico interesse“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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