Articolo 1669 del Codice Civile
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Breve spiegazione:
- un termine prescrizionale di 10 anni dalla costruzione dell’immobile per esperire l’azione di responsabilità dell’appaltatore per rovina totale o parziale, gravi difetti dell’opera o pericolo di rovana derivanti da vizi del suolo o difetto di costruzione;
- un termine per denunciare il vizio all’appaltatore di 1 anno dalla scoperta del vizio;
- e un secondo termine prescrizionale di 1 anno dalla denuncia del vizio per esperire l’azione in giudizio richiedendo la riparazione o il risarcimento del danno; Ove non provveda entro questo termine, il committente decade dal diritto;
Viene specificato che questa azione è esperibile per rovina dell’opera, cioè distruzione totale o anche parziale; Importante inciso: protegge sia il committente sia gli aventi causa, ad esempio il compratore dell’immobile del committente, l’erede del comittente ecc, che possono agire contro l’appaltatore.
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