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16 Ottobre 2026
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Articolo 1764 del Codice Civile

L’ art. 1764 del Codice Civile è rubricato “Sanzioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità(




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