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Articolo 1774 del Codice Civile

L’ art. 1774 del Codice Civile è rubricato “Luogo di restituzione e spese relative“.

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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