Articolo 1802 del Codice Civile
L’ art. 1802 del Codice Civile è rubricato “Compenso e rimborso delle spese al sequestratario“.
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.
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