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Articolo 1808 del Codice Civile

L’ art. 1808 del Codice Civile è rubricato “Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie“.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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